(Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità)

 

 

 

           

Tribunale di Napoli Sentenza 11027/2000.

Anno 2000 Rg. 1255/1997    

 

 

IL GIUDICE DELLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA  PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DOTT. CAPUANO ha pronunziato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

all'udienza di discussione del 6.6.2000 tra R. L., rapp.ta e difesa dagli Avv. ti Franco ed Alfredo IADANZA, dom.ta presso il loro studio in Napoli, Via Duomo n. 348 e l'AZIENDA SANITARIA LOCALE Napoli 1, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti ROTOLI e VELLA

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

 

Con il ricorso introduttivo l'istante chiedeva dichiararsi il suo diritto al rimbroso della spesa di £ 31.297.462 sostenuto per un intervento di estrema urgenza l'1.7.1996 presso la "Villa dei Gerani" e la condanna dell'ASL 1 al pagamento del relativo importo.Costituitasi in giudizio l'ASL Na 1, contestava le pretese.Istruita la causa, all'udienza odierna è stata emessa la decisione.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

 

Sussiste la giurisdizione dell'AGO [1] poiché si controverte in tema di "diritto" [2] al rimborso di spese sanitarie sostenute. Nel merito la domanda è fondata per quanto di ragione.In virtù di quanto disposto dalla Legge Regionale n. 12/1985 e dagli artt. 1-2 .R. 49/1978 il cittadino può essere autorizzato ad usufruire di cure mediche e chirurgiche presso strutture non convenzionate, con spese a carico della Regione (oggi delle ASL).Le condizioni per accedere a tale normativa sono dunque: 1) la comprovata necessità dell'intervento; 2) la richiesta formale dell'interessato; 3) la conseguente relativa autorizzazione da parte dell'Autorità preposta.

 

Senonché, così come ribadito più volte sia dalla giurisprudenza di merito che dalla Corte di Cassazione (sent. n. 117/99) è di tutta evidenza che in presenza di particolari situazioni di urgenza è neppure ipotizzabile (e quindi non si richiede) la preventiva autorizzazione della P.A.

 

Nel caso di specie risulta provata l'assoluta indifferibilità dell'intervento, e quindi la assoluta urgenza che escludeva la possibilità di chiedere ed ottenere che la P.A. esercitasse il suo potere autorizzativo preventivo. Infatti la R., all'epoca 86enne, nel giugno 1996, ricoverata al Monaldi, veniva dichiarata affetta da "valvulopatia con stenosii di grado severo". Il 18.6.96 i sanitari dell'ASL 41 Monaldi riscontravano "crisi stenocardica in atto con fibrillazione atriale parossistica", e prescrivevano "intervento chirurgico in tempi brevissimi", dopo che, in precedenza, l'avevano posta in lista d'attesa di circa 6 mesi.

 

Quindi sono stati gli stessi sanitari del Monaldi a riscontrare dopo il peggioramento delle condizioni di salute, l'assoluta indifferibilità dell'intervento.In data 19.9.96 l'istante chiedeva comunque l'autorizzazione ad effettuare l'intervento in una struttura convenzionata.

 

Infine, in data 21.6.1996 l'istante veniva operata per "stenosi aortica severissima" con sostituzione della valvola aortica. Per questo intervento pagava £ 31.297.462.Orbene, accertato il diritto al rimborso, per quel che riguarda il "quantum" occorre considerare che in conformità della delega attribuita dalla Legge n. 595/85, con delibera della Giunta Regionale del 30.5.1995 è stato formulato un "tariffario" che per gli "interventi sulle valvole cardiache con cateterismo cardiaco", come nella specie, è previsto un rimborso delle spese mediche di £ 24.840.000.

 

Pertanto la domanda va accolta in questi termini. Le spese seguono la soccombenza [3].

 

 

 

P.Q.M.

 

 

condanna l'ASL al pagamento di £ 24.840.000 oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al rimborso delle spese liquidate in lire 4.000.000, di cui lire 3.500.000 per onorario, con attribuzione.

 

Napoli, 6.6.2000  f.to Capuanof.to il funzionario di cancelleria.

 

Depositata in cancelleria il 7.7.2000.