(Il testo riportato non riveste carattere di
ufficialità)
Tribunale
di Napoli Sentenza 11027/2000.
Anno
2000 Rg. 1255/1997
IL
GIUDICE DELLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DOTT. CAPUANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
all'udienza
di discussione del 6.6.2000 tra R. L., rapp.ta e difesa dagli Avv. ti Franco ed
Alfredo IADANZA, dom.ta presso il loro studio in Napoli, Via Duomo n. 348 e
l'AZIENDA SANITARIA LOCALE Napoli 1, rapp.ta e difesa dagli Avv.ti ROTOLI e VELLA
Con il ricorso introduttivo l'istante chiedeva
dichiararsi il suo diritto al rimbroso della spesa di £ 31.297.462 sostenuto
per un intervento di estrema urgenza l'1.7.1996 presso la "Villa dei
Gerani" e la condanna dell'ASL 1 al pagamento del relativo
importo.Costituitasi in giudizio l'ASL Na 1, contestava le pretese.Istruita la
causa, all'udienza odierna è stata emessa la decisione.
Sussiste la giurisdizione dell'AGO [1] poiché si
controverte in tema di "diritto" [2] al rimborso di spese sanitarie
sostenute. Nel merito la domanda è fondata per quanto di ragione.In virtù di
quanto disposto dalla Legge Regionale n. 12/1985 e dagli artt. 1-2 .R. 49/1978
il cittadino può essere autorizzato ad usufruire di cure mediche e chirurgiche
presso strutture non convenzionate, con spese a carico della Regione (oggi
delle ASL).Le condizioni per accedere a tale normativa sono dunque: 1) la
comprovata necessità dell'intervento; 2) la richiesta formale dell'interessato;
3) la conseguente relativa autorizzazione da parte dell'Autorità preposta.
Senonché, così come ribadito più volte sia dalla
giurisprudenza di merito che dalla Corte di Cassazione (sent. n. 117/99) è di
tutta evidenza che in presenza di particolari situazioni di urgenza è neppure
ipotizzabile (e quindi non si richiede) la preventiva autorizzazione della P.A.
Nel caso di specie risulta provata l'assoluta
indifferibilità dell'intervento, e quindi la assoluta urgenza che escludeva la
possibilità di chiedere ed ottenere che la P.A. esercitasse il suo potere
autorizzativo preventivo. Infatti la R., all'epoca 86enne, nel giugno 1996,
ricoverata al Monaldi, veniva dichiarata affetta da "valvulopatia con
stenosii di grado severo". Il 18.6.96 i sanitari dell'ASL 41 Monaldi
riscontravano "crisi stenocardica in atto con fibrillazione atriale
parossistica", e prescrivevano "intervento chirurgico in tempi
brevissimi", dopo che, in precedenza, l'avevano posta in lista d'attesa di
circa 6 mesi.
Quindi sono stati gli stessi sanitari del Monaldi a
riscontrare dopo il peggioramento delle condizioni di salute, l'assoluta
indifferibilità dell'intervento.In data 19.9.96 l'istante chiedeva comunque
l'autorizzazione ad effettuare l'intervento in una struttura convenzionata.
Infine, in data 21.6.1996 l'istante veniva operata
per "stenosi aortica severissima" con sostituzione della valvola
aortica. Per questo intervento pagava £ 31.297.462.Orbene, accertato il diritto
al rimborso, per quel che riguarda il "quantum" occorre considerare
che in conformità della delega attribuita dalla Legge n. 595/85, con delibera
della Giunta Regionale del 30.5.1995 è stato formulato un
"tariffario" che per gli "interventi sulle valvole cardiache con
cateterismo cardiaco", come nella specie, è previsto un rimborso delle
spese mediche di £ 24.840.000.
Pertanto la domanda va accolta in questi termini. Le
spese seguono la soccombenza [3].
P.Q.M.
condanna
l'ASL al pagamento di £ 24.840.000 oltre interessi e rivalutazione come per
legge, nonché al rimborso delle spese liquidate in lire 4.000.000, di cui lire
3.500.000 per onorario, con attribuzione.
Napoli,
6.6.2000 f.to Capuanof.to il
funzionario di cancelleria.
Depositata
in cancelleria il 7.7.2000.